<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palestra; ASD &#8211; Roberto Selci</title>
	<atom:link href="https://www.robertoselci.it/tag/palestra-asd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.robertoselci.it</link>
	<description>Studio di Consulenza Tributaria e Societaria a Roma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 10:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.robertoselci.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-ICONA-32x32.jpg</url>
	<title>Palestra; ASD &#8211; Roberto Selci</title>
	<link>https://www.robertoselci.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conosci le regole per gestire la tua palestra</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/supera-le-trappole-per-gestire-la-tua-palestra/</link>
					<comments>https://www.robertoselci.it/supera-le-trappole-per-gestire-la-tua-palestra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 17:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra; ASD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.robertoselci.it/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_column_text]Non è raro riscontrare che il  titolare di una palestra applica, per la gestione della stessa, procedure e modalità frutto dell’improvvisazione, e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie.  Purtroppo, solo al momento di possibili rilievi ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_column_text]Non è raro riscontrare che il  titolare di una palestra applica, per la gestione della stessa, procedure e modalità frutto dell’improvvisazione, e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie.</p>
<p><strong> </strong>Purtroppo, <strong>solo al momento di possibili rilievi</strong> ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che nascono perplessità e pentimenti.</p>
<p>Partiamo da una fotografia della realtà: è molto diffusa la scelta di concentrare sulla propria figura quella di legale rappresentante, di istruttore di più corsi e attività. Come se non bastasse (per contenere i costi), si aggiungono l’attività amministrativa-contabile, quella della piccola manutenzione e della pulizia.</p>
<p>In questi casi, come <strong>disconoscere e argomentare efficaci motivazioni</strong> contro quelli che sono i più scontati rilievi a base delle contestazioni?</p>
<p>Ecco le prime cinque, specialmente delicate se rivolte ad una ASD:</p>
<ol class="list-normal">
<li>Assenza di partecipazione democratica alla vita del club o della palestra, non potendo – di fatto – nessun frequentatore, associato o socio esercitare alcun potere decisionale</li>
<li>Mancata rispondenza tra quanto prevede lo statuto e l’effettiva attività riscontrata</li>
<li>Assenza di riunioni e relativo verbale dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea mentre nello statuto sono disciplinate</li>
<li>Assoluta non conoscenza e approvazione del rendiconto di gestione annuale e dei risultati</li>
<li>Assoluta non conoscenza dell’Organo Amministrativo in carica e delle decisioni sulla gestione</li>
</ol>
<p><strong> </strong>[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_single_image image=&#8221;237&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1508264285444{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}&#8221;][vc_column_text]Molti titolari non hanno consapevolezza che l’attività sportiva amatoriale, dilettantistica e di puro desidero di benessere personale è – in ogni caso &#8211; un’attività d’impresa come ogni altra, da gestire con  l’adozione  corretta e puntuale di un perimetro di comportamento e inquadramento ben definiti. In taluni casi possono invocarsi benefici fiscali.</p>
<p>Peraltro, se da una parte c’è la concessione di benefici fiscali &#8211; o “fiscalità di vantaggio”- , dall&#8217;altra una risposta corretta ai cinque punti suindicati consente di poter qualificare la propria struttura come “senza finalità di lucro”.</p>
<p>Quindi, <strong>non basta pensare che per poter superare ogni presunzione in sede di verifica è sufficiente dichiarare che l’attività è fatta senza finalità di lucro. </strong></p>
<p>Infatti  è impossibile invocare benefici fiscali se l’attività dichiarata senza finalità di lucro è l’unica fonte di reddito o rappresenta l’attività principale. <strong>La conseguenza di una scelta imprudente è che una volta che il danno è fatto non è possibile fare un’analisi dopo i rilievi.</strong>  L’unica soluzione sarà quella di circoscrivere le conseguenze delle mancate o errate scelte del passato e sulla base di quanto emerso ci si “leccherà le ferite” e si penserà a rimediare per il futuro.</p>
<p>Fortunatamente ci sono anche  <strong>titolari PREVIDENTI</strong> che hanno compreso la delicatezza della questione e spontaneamente hanno scelto di rivedere  il proprio assetto, ruolo e modalità di gestione.</p>
<p>Altri, invece, passata la paura delle prime ore di consapevolezza, preferiscono illudersi pensando: “Tanto io sono a posto e da me non verrà mai nessuno&#8221;.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.robertoselci.it/supera-le-trappole-per-gestire-la-tua-palestra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una considerazione in tema di bilanci.</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/palestre-una-considerazione-in-tema-di-bilanci/</link>
					<comments>https://www.robertoselci.it/palestre-una-considerazione-in-tema-di-bilanci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 13:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra; ASD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.robertoselci.it/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Stamattina ho ricevuto il bilancio di una società che avrebbe dovuto rispettare alcuni canoni, perché ha scelto uno “status” specifico. Parliamo di una palestra, in forma di S.S.D.R.L., che ha conseguito circa €uro 180.000 di ricavi al 31 dicembre che ha optato per il regime agevolato ex Legge 398/91. I ricavi conseguiti, derivanti da abbonamenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stamattina ho ricevuto il bilancio di una società che avrebbe dovuto rispettare alcuni canoni, perché ha scelto uno “status” specifico. Parliamo di una palestra, in forma di S.S.D.R.L., che ha conseguito circa €uro 180.000 di ricavi al 31 dicembre che ha optato per il regime agevolato ex Legge 398/91.<br />
I ricavi conseguiti, derivanti da abbonamenti periodici, con ogni probabilità hanno una durata temporale oltre la data del 31 dicembre 2017.</p>
<p>Purtroppo in questo bilancio nessuno ha tenuto conto di questa situazione pertanto i valori economici risultano errati perché è stato disatteso il principio della competenza temporale dei ricavi in quanto tutti imputati all’esercizio 2017.<br />
Quindi, a fronte di un utile di gestione di circa €uro 25.000,00 è palese che tale risultato non rispecchia quello effettivo dell’esercizio e la situazione è ancor più imbarazzante se si pensa che in Nota Integrativa viene scritto testualmente “ … i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria …. “.<br />
Inoltre, trattandosi di società che ha scelto di avvalersi di una norma agevolativa specifica, nella destinazione dell’utile (al netto delle imposte) è stata omessa la destinazione dello stesso esclusivamente per finalità istituzionali (in questo caso sarebbe per finalità sportive dilettantistiche) e peraltro (ad oggi) non esiste alcun accantonamento neanche a riserve specifiche per futuri utilizzi in tal senso.</p>
<p>La mancanza di evidenze in tal senso è spesso rilevata in sede di verifica.</p>
<p>Poi ci si chiede perché in sede di verifica emergano rilievi e sono oggetto di contestazione e futuri contenziosi …. .</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.robertoselci.it/palestre-una-considerazione-in-tema-di-bilanci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il rebus delle quote associative</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/il-rebus-delle-quote-associative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 14:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra; ASD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoselci.it/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il versamento di quote associative, come previste espressamente in statuto, ovvero deliberate dall’Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo, in base alle specifiche regole adottate, può essere considerato quale presupposto per l’acquisizione della qualifica di associato. L’introito in questione, essendo slegato da qualsiasi altro rapporto, non sarà soggetto ad alcuna tassazione sia dal punto di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il versamento di quote associative, come previste espressamente in statuto, ovvero deliberate dall’Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo, in base alle specifiche regole adottate, può essere considerato quale presupposto per l’acquisizione della qualifica di associato. L’introito in questione, essendo slegato da qualsiasi altro rapporto, non sarà soggetto ad alcuna tassazione sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dell’Iva <img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-524 size-full alignright" src="https://www.robertoselci.it/wp-content/uploads/2017/09/fitness-studio-1450587_1920-e1508530663538-1.jpg" alt="" width="692" height="692" /></p>
<p>Non di rado accade che, congiuntamente alla quota sociale, é richiesto agli associati il versamento di una o più “quote di frequenza” in cambio della partecipazione a corsi/iniziative sportive praticate presso il sodalizio (ASD o SSD) ricevente/organizzatrice/gestore delle attività. La norma &#8211; art.148, c.3 Tuir &#8211; prevede specifiche agevolazioni in favore di particolari categorie di enti associativi (tra i quali anche le ASD e SSD), consistenti nella decommercializzazione di quote specifiche versate da tesserati-frequentatori della ASD/SSD ricevente/organizzatrice/gestore delle attività.</p>
<p>La medesima agevolazione viene prevista anche qualora il partecipante- frequentatore sia un aderente di altre ASD/SSD che svolge la medesima attività attraverso ASD/SSD affiliate al CONI mediante una o più FSN o EPS. che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto quindi fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale.</p>
<p>Le ASD/SSD sono enti costituiti per la pratica delle attività sportive in forma non professionistica e senza lucro alcuno. Tali organismi sono dei “privati”, ai quali è possibile aderire, normalmente, presentando una richiesta, cosiddetta “domanda associativa” e pagando una quota una tantum, vale a dire la   quota sociale, per partecipare alle iniziative sportive e ricreative ivi svolte.</p>
<p>Tuttavia, per l’applicazione delle disposizioni agevolative fin qui descritte, non basta una semplice enunciazione di principi ma, come ormai è stato più volte rilevato anche nella ormai consolidata giurisprudenza, è necessario che vi siano requisiti soggettivi (formalità di legge) e oggettivi (effettività dei principi rispettati nella sostanza) tali da giustificare i benefici fiscali di cui agli artt. 148, c. 8, Tuir e 4, c. 7, D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, la corresponsione da parte di associati/frequentatori, ovviamente tutti tesserati in ogni caso, di altre somme (per esempio acquisto di abbigliamento sportivo, affitto campi da gioco/locali, noleggio attrezzatura, ecc.), rappresenterà sempre e in ogni caso attività commerciale, e come tale, soggetta al pagamento di imposte.[/vc_column_text][vc_single_image][/vc_column][/vc_row]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
