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	<title>Roberto Selci</title>
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	<description>Studio di Consulenza Tributaria e Societaria a Roma</description>
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	<title>Roberto Selci</title>
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		<title>Conosci le regole per gestire la tua palestra</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 17:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra; ASD]]></category>
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					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_column_text]Non è raro riscontrare che il  titolare di una palestra applica, per la gestione della stessa, procedure e modalità frutto dell’improvvisazione, e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie.  Purtroppo, solo al momento di possibili rilievi ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_column_text]Non è raro riscontrare che il  titolare di una palestra applica, per la gestione della stessa, procedure e modalità frutto dell’improvvisazione, e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie.</p>
<p><strong> </strong>Purtroppo, <strong>solo al momento di possibili rilievi</strong> ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che nascono perplessità e pentimenti.</p>
<p>Partiamo da una fotografia della realtà: è molto diffusa la scelta di concentrare sulla propria figura quella di legale rappresentante, di istruttore di più corsi e attività. Come se non bastasse (per contenere i costi), si aggiungono l’attività amministrativa-contabile, quella della piccola manutenzione e della pulizia.</p>
<p>In questi casi, come <strong>disconoscere e argomentare efficaci motivazioni</strong> contro quelli che sono i più scontati rilievi a base delle contestazioni?</p>
<p>Ecco le prime cinque, specialmente delicate se rivolte ad una ASD:</p>
<ol class="list-normal">
<li>Assenza di partecipazione democratica alla vita del club o della palestra, non potendo – di fatto – nessun frequentatore, associato o socio esercitare alcun potere decisionale</li>
<li>Mancata rispondenza tra quanto prevede lo statuto e l’effettiva attività riscontrata</li>
<li>Assenza di riunioni e relativo verbale dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea mentre nello statuto sono disciplinate</li>
<li>Assoluta non conoscenza e approvazione del rendiconto di gestione annuale e dei risultati</li>
<li>Assoluta non conoscenza dell’Organo Amministrativo in carica e delle decisioni sulla gestione</li>
</ol>
<p><strong> </strong>[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_single_image image=&#8221;237&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1508264285444{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}&#8221;][vc_column_text]Molti titolari non hanno consapevolezza che l’attività sportiva amatoriale, dilettantistica e di puro desidero di benessere personale è – in ogni caso &#8211; un’attività d’impresa come ogni altra, da gestire con  l’adozione  corretta e puntuale di un perimetro di comportamento e inquadramento ben definiti. In taluni casi possono invocarsi benefici fiscali.</p>
<p>Peraltro, se da una parte c’è la concessione di benefici fiscali &#8211; o “fiscalità di vantaggio”- , dall&#8217;altra una risposta corretta ai cinque punti suindicati consente di poter qualificare la propria struttura come “senza finalità di lucro”.</p>
<p>Quindi, <strong>non basta pensare che per poter superare ogni presunzione in sede di verifica è sufficiente dichiarare che l’attività è fatta senza finalità di lucro. </strong></p>
<p>Infatti  è impossibile invocare benefici fiscali se l’attività dichiarata senza finalità di lucro è l’unica fonte di reddito o rappresenta l’attività principale. <strong>La conseguenza di una scelta imprudente è che una volta che il danno è fatto non è possibile fare un’analisi dopo i rilievi.</strong>  L’unica soluzione sarà quella di circoscrivere le conseguenze delle mancate o errate scelte del passato e sulla base di quanto emerso ci si “leccherà le ferite” e si penserà a rimediare per il futuro.</p>
<p>Fortunatamente ci sono anche  <strong>titolari PREVIDENTI</strong> che hanno compreso la delicatezza della questione e spontaneamente hanno scelto di rivedere  il proprio assetto, ruolo e modalità di gestione.</p>
<p>Altri, invece, passata la paura delle prime ore di consapevolezza, preferiscono illudersi pensando: “Tanto io sono a posto e da me non verrà mai nessuno&#8221;.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
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		<title>Una considerazione in tema di bilanci.</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/palestre-una-considerazione-in-tema-di-bilanci/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 13:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra; ASD]]></category>
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					<description><![CDATA[Stamattina ho ricevuto il bilancio di una società che avrebbe dovuto rispettare alcuni canoni, perché ha scelto uno “status” specifico. Parliamo di una palestra, in forma di S.S.D.R.L., che ha conseguito circa €uro 180.000 di ricavi al 31 dicembre che ha optato per il regime agevolato ex Legge 398/91. I ricavi conseguiti, derivanti da abbonamenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stamattina ho ricevuto il bilancio di una società che avrebbe dovuto rispettare alcuni canoni, perché ha scelto uno “status” specifico. Parliamo di una palestra, in forma di S.S.D.R.L., che ha conseguito circa €uro 180.000 di ricavi al 31 dicembre che ha optato per il regime agevolato ex Legge 398/91.<br />
I ricavi conseguiti, derivanti da abbonamenti periodici, con ogni probabilità hanno una durata temporale oltre la data del 31 dicembre 2017.</p>
<p>Purtroppo in questo bilancio nessuno ha tenuto conto di questa situazione pertanto i valori economici risultano errati perché è stato disatteso il principio della competenza temporale dei ricavi in quanto tutti imputati all’esercizio 2017.<br />
Quindi, a fronte di un utile di gestione di circa €uro 25.000,00 è palese che tale risultato non rispecchia quello effettivo dell’esercizio e la situazione è ancor più imbarazzante se si pensa che in Nota Integrativa viene scritto testualmente “ … i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria …. “.<br />
Inoltre, trattandosi di società che ha scelto di avvalersi di una norma agevolativa specifica, nella destinazione dell’utile (al netto delle imposte) è stata omessa la destinazione dello stesso esclusivamente per finalità istituzionali (in questo caso sarebbe per finalità sportive dilettantistiche) e peraltro (ad oggi) non esiste alcun accantonamento neanche a riserve specifiche per futuri utilizzi in tal senso.</p>
<p>La mancanza di evidenze in tal senso è spesso rilevata in sede di verifica.</p>
<p>Poi ci si chiede perché in sede di verifica emergano rilievi e sono oggetto di contestazione e futuri contenziosi …. .</p>
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		<title>Bonus mobili 2018, le novità</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/bonus-mobili-2018-le-novita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 16:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column][vc_column_text]È confermata la proroga per il Bonus mobili nella Legge di Bilancio 2018. Il Governo ha emanato, nel quadro delle agevolazioni fiscali, il provvedimento che permette una detrazione fiscale Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici  di classe non inferiore alla A+ nel caso di arredo di un immobile ristrutturato. Ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<span style="font-weight: 400;">È confermata la proroga per il Bonus mobili nella Legge di Bilancio 2018. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il Governo ha emanato, nel quadro delle agevolazioni fiscali, il provvedimento che permette una detrazione fiscale Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici  di classe non inferiore alla A+ nel caso di arredo di un immobile ristrutturato. Ad esempio, il Bonus si applica a letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, divani, poltrone, sedie, scrivanie, materassi e elementi per l’illuminazione. Grandi elettrodomestici sono, invece, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, ventilatori elettrici e condizionatori.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="intext alignright wp-image-565 size-full" src="https://www.robertoselci.it/wp-content/uploads/2017/10/money-2387090_1280.jpg" alt="" width="800" height="450" /> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, tra le spese sono incluse quelle sostenute per trasporto e montaggio mentre sono escluse le porte, le pavimentazioni, le tende e altri elementi d’arredo. Le spese per l’arredo dovranno essere effettuate nel 2018, mentre la data di inizio lavori di ristrutturazione deve precedere quella dell’acquisto dei beni. La detrazione del 50% delle spese effettuate arriva fino a concorrenza di diecimila euro, confermando le condizioni precedenti previste nel pacchetto della manovra dedicata alla casa. </span></p>
<p><b>Altri sconti fiscali</b><span style="font-weight: 400;">: per le ristrutturazioni  50%, per gli interventi antisismici 85%, l’ecobonus è sceso al 50% e interessa infissi, schermature, caldaie a condensazione e a biomasse, infine il bonus verde prevede lo sconto del 36% per la sistemazione di giardini e terrazzi. </span></p>
<p><b>Come ottenere la detrazione</b><span style="font-weight: 400;">: i pagamenti possono essere effettuati con carta di credito o di debito (bancomat), e bonifico bancario/postale “parlante”, che è differente da quello comune in quanto sono contenute tutte le informazioni necessarie imposte dalla legge. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le spese devono essere documentate attraverso le ricevute dei bonifici e quelle di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o bancomat. Da allegare anche le fatture di acquisto e l’attestazione di addebito delle spese sul conto corrente. Per quest’ultima la data di pagamento presa in considerazione è quella del giorno di utilizzo della carta e non del giorno di addebito sul conto corrente. Tutta  la documentazione deve essere allegata alla fattura nel momento della dichiarazione dei redditi.  L’utilizzo di assegni o contanti non è consentito. </span>[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
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		<title>Conosci le norme per gestire la tua palestra</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/conosci-le-norme-per-gestire-la-tua-palestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 17:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_column_text]È frequente riscontrare che il&#160; titolare di una palestra spesso segue procedure e modalità frutto dell’improvvisazione e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie. &#160;Purtroppo, solo al momento di possibili rilievi ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che nascono perplessità e pentimenti. Partiamo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_column_text]È frequente riscontrare che il&nbsp; titolare di una palestra spesso segue procedure e modalità frutto dell’improvvisazione e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong>Purtroppo, <strong>solo al momento di possibili rilievi</strong> ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che nascono perplessità e pentimenti.</p>
<p>Partiamo da una fotografia della realtà: è molto diffusa la scelta di concentrare sulla propria figura quella di legale rappresentante, di istruttore di più corsi e attività. Come se non bastasse (per contenere i costi), si aggiungono l’attività amministrativa-contabile, quella della piccola manutenzione e della pulizia.</p>
<p>In questi casi, come <strong>disconoscere e argomentare efficaci motivazioni</strong> contro quelli che sono i più scontati rilievi a base delle contestazioni?</p>
<p>Ecco le prime cinque, specialmente delicate se rivolte ad una ASD:</p>
<ol class="list-normal">
<li>Assenza di partecipazione democratica alla vita del club o della palestra, non potendo – di fatto – nessun frequentatore, associato o socio esercitare alcun potere decisionale</li>
<li>Mancata rispondenza tra quanto prevede lo statuto e l’effettiva attività riscontrata</li>
<li>Assenza di riunioni e relativo verbale dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea mentre nello statuto sono disciplinate</li>
<li>Assoluta non conoscenza e approvazione del rendiconto di gestione annuale e dei risultati</li>
<li>Assoluta non conoscenza dell’Organo Amministrativo in carica e delle decisioni sulla gestione</li>
</ol>
<p><strong>&nbsp;</strong>[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=&#8221;1/2&#8243;][vc_single_image image=&#8221;237&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1508264285444{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}&#8221;][vc_column_text]Molti titolari non hanno consapevolezza che l’attività sportiva amatoriale, dilettantistica e di puro desidero di benessere personale è – in ogni caso &#8211; un’attività d’impresa come ogni altra, da gestire con&nbsp; l’adozione&nbsp; corretta e puntuale di un perimetro di comportamento e inquadramento ben definiti. In taluni casi possono invocarsi benefici fiscali.</p>
<p>Peraltro, se da una parte c’è la concessione di benefici fiscali &#8211; o “fiscalità di vantaggio”- , dall&#8217;altra una risposta corretta ai cinque punti suindicati consente di poter qualificare la propria struttura come “senza finalità di lucro”.</p>
<p>Quindi, <strong>non basta pensare che per poter superare ogni presunzione in sede di verifica è sufficiente dichiarare che l’attività è fatta senza finalità di lucro. </strong></p>
<p>Infatti &nbsp;è impossibile invocare benefici fiscali se l’attività dichiarata senza finalità di lucro è l’unica fonte di reddito o rappresenta l’attività principale. <strong>La conseguenza di una scelta imprudente è che una volta che il danno è fatto non è possibile fare un’analisi dopo i rilievi.</strong>&nbsp; L’unica soluzione sarà quella di circoscrivere le conseguenze delle mancate o errate scelte del passato e sulla base di quanto emerso ci si “leccherà le ferite” e si penserà a rimediare per il futuro.</p>
<p>Fortunatamente ci sono anche &nbsp;<strong>titolari PREVIDENTI</strong> che hanno compreso la delicatezza della questione e spontaneamente hanno scelto di rivedere&nbsp; il proprio assetto, ruolo e modalità di gestione.</p>
<p>Altri, invece, passata la paura delle prime ore di consapevolezza, preferiscono illudersi pensando: “Tanto io sono a posto e da me non verrà mai nessuno&#8221;.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
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		<title>Nuovi voucher per PMI</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/nuovi-voucher-per-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Ministero dello Sviluppo Economico tende una nuova mano al Made in Italy e lo ha fatto attraverso il D.M. 17 luglio 2017, rifinanziando il Piano di Promozione Straordinaria che prevede, fra le novità, il contributo a fondo perduto sotto forma di voucher. Il MiSE, attraverso il proprio sito istituzionale, ha reso noto che verranno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Ministero dello Sviluppo Economico tende una nuova mano al Made in Italy e lo ha fatto attraverso il D.M. 17 luglio 2017, rifinanziando il Piano di Promozione Straordinaria che prevede, fra le novità, il contributo a fondo perduto sotto forma di voucher.<img decoding="async" class="intext alignright wp-image-490 size-full" src="http://www.robertoselci.it/wp-content/uploads/2017/09/internalizzazione_voucher.jpg" alt="" width="692" height="692" /></p>
<p>Il MiSE, attraverso il proprio sito istituzionale, ha reso noto che verranno stanziati ventisei milioni di euro a sostegno delle Piccole e Medie Imprese interessate al processo di internazionalizzazione, con l&#8217;obiettivo di aumentare la conoscenza e le capacità manageriali di queste ultime nello scenario internazionale.</p>
<p>Il Decreto prevede, inoltre, in sostituzione dell&#8217;elenco già di pubblica consultazione (1 settembre 2015), una nuova selezione delle società accreditate a fornire servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione alle PMI beneficiarie del voucher. I soggetti interessati ad essere accreditati nell&#8217;elenco società di <em>temporary export manager</em> devono presentare domanda, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale del 18 settembre 2017, a partire dalle ore 10 del giorno 16 ottobre 2017 e fino alle ore 16 del giorno 31 ottobre 2017.</p>
<p>Di particolare interesse è la specifica previsione anche dell’ausilio tramite <em>temporary export manager</em>. Rispetto alla precedente edizione, il decreto ministeriale del 17 luglio 2017 estende la sua operatività anche alle PMI costituite sotto forma di società di persone e, oltre a confermare il precedente voucher di euro 10.000 per ogni PMI (8.000 per quelle già beneficiarie sul precedente bando), prevede la concessione di un voucher di importo pari a euro 15.000 &#8211; innalzabile fino a 30.000 al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export &#8211; al fine di supportare le PMI che intendano usufruire di un <em>temporary export manager</em> per almeno un anno.<br />
I soggetti interessati ad accreditarsi nell&#8217;elenco società di <em>temporary export manager</em> devono presentare domanda, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale del 18 settembre 2017, a partire dalle ore 10 del giorno 16 ottobre 2017 e fino alle ore 16 del giorno 31 ottobre 2017.</p>
<p>Le PMI che intendano richiedere l&#8217;accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione on-line della domanda a partire dal 21 novembre 2017. Le imprese potranno beneficiare a seconda delle loro esigenze di contributi a fondo perduto. L&#8217;apertura dello sportello è prevista dalle ore 10 del 28 novembre 2017.</p>
<p>Si allega il link relativo per scaricare testo dei provvedimenti emanati e della modulistica <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017" target="_blank" rel="noopener">clicca qui</a>.</p>
<p>Inoltre, per completezza, si allega il link per le FAQ Voucher Internazionalizzazione <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/FAQ_2017" target="_blank" rel="noopener">clicca qui</a>.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rottamazione bis. Ecco le regole.</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/rottamazione-bis-ecco-le-regole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 16:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018 ha definito i nuovi principi per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento con un considerevole ampliamento del raggio di azione per l’applicazione della nuova adesione. Si tratta sicuramente di una maggiore apertura in favore dei contribuenti, tuttavia la nuova definizione agevolata non riguarda chi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018 ha definito i nuovi principi per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento con un considerevole ampliamento del raggio di azione per l’applicazione della nuova adesione. Si tratta sicuramente di una maggiore apertura in favore dei contribuenti, tuttavia la nuova definizione agevolata non riguarda chi ha perso l’opportunità di sanare le cartelle emesse dal 2006 al 20016.<img decoding="async" class="intext alignright wp-image-513 size-full" src="http://www.robertoselci.it/wp-content/uploads/2017/09/equitalia-1.jpg" alt="" width="692" height="692" /></p>
<p>La Rottamazione bis interessa i carichi in corso d’anno, senza applicazione di interessi e sanzioni,  e il nuovo provvedimento prevede la possibilità di:</p>
<ul class="list_rs">
<li>definire i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</li>
<li>accedere alla definizione agevolata delle posizioni affidate anche per i contribuenti che alla data del 24 ottobre 2016 avevano in corso un piano di pagamento dilazionato e non sono stati ammessi alla rottamazione precedente per il mancato pagamento di alcune rate</li>
<li>sanare la posizione di quei soggetti che pur ammessi alla definizione di cui all&#8217;articolo 6 del D.L. 193/2016 non hanno versato o hanno saltato le prime due rate del 31 luglio e del 2 ottobre (il 30 settembre cadeva di sabato)</li>
</ul>
<p>Peraltro il provvedimento dovrebbe comprendere anche le cartelle formate fino al 30 settembre. Se così fosse è plausibile pensare che questa volta la rottamazione avrà più appeal del passato senza ricorrere a rateizzazioni o al pagamento immediato di somme considerevoli.</p>
<p>Si attende ora la conversione (anche se non sono da escludere possibili variazioni) del provvedimento. In ogni caso questa sarà l’ultima chiamata per i debitori perché già dall&#8217;inizio del nuovo anno la riscossione da parte dello Stato sarà più stringente del passato con presumibile beneficio per i conti pubblici.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il rebus delle quote associative</title>
		<link>https://www.robertoselci.it/il-rebus-delle-quote-associative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Selci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 14:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra; ASD]]></category>
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					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il versamento di quote associative, come previste espressamente in statuto, ovvero deliberate dall’Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo, in base alle specifiche regole adottate, può essere considerato quale presupposto per l’acquisizione della qualifica di associato. L’introito in questione, essendo slegato da qualsiasi altro rapporto, non sarà soggetto ad alcuna tassazione sia dal punto di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il versamento di quote associative, come previste espressamente in statuto, ovvero deliberate dall’Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo, in base alle specifiche regole adottate, può essere considerato quale presupposto per l’acquisizione della qualifica di associato. L’introito in questione, essendo slegato da qualsiasi altro rapporto, non sarà soggetto ad alcuna tassazione sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dell’Iva <img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-524 size-full alignright" src="https://www.robertoselci.it/wp-content/uploads/2017/09/fitness-studio-1450587_1920-e1508530663538-1.jpg" alt="" width="692" height="692" /></p>
<p>Non di rado accade che, congiuntamente alla quota sociale, é richiesto agli associati il versamento di una o più “quote di frequenza” in cambio della partecipazione a corsi/iniziative sportive praticate presso il sodalizio (ASD o SSD) ricevente/organizzatrice/gestore delle attività. La norma &#8211; art.148, c.3 Tuir &#8211; prevede specifiche agevolazioni in favore di particolari categorie di enti associativi (tra i quali anche le ASD e SSD), consistenti nella decommercializzazione di quote specifiche versate da tesserati-frequentatori della ASD/SSD ricevente/organizzatrice/gestore delle attività.</p>
<p>La medesima agevolazione viene prevista anche qualora il partecipante- frequentatore sia un aderente di altre ASD/SSD che svolge la medesima attività attraverso ASD/SSD affiliate al CONI mediante una o più FSN o EPS. che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto quindi fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale.</p>
<p>Le ASD/SSD sono enti costituiti per la pratica delle attività sportive in forma non professionistica e senza lucro alcuno. Tali organismi sono dei “privati”, ai quali è possibile aderire, normalmente, presentando una richiesta, cosiddetta “domanda associativa” e pagando una quota una tantum, vale a dire la   quota sociale, per partecipare alle iniziative sportive e ricreative ivi svolte.</p>
<p>Tuttavia, per l’applicazione delle disposizioni agevolative fin qui descritte, non basta una semplice enunciazione di principi ma, come ormai è stato più volte rilevato anche nella ormai consolidata giurisprudenza, è necessario che vi siano requisiti soggettivi (formalità di legge) e oggettivi (effettività dei principi rispettati nella sostanza) tali da giustificare i benefici fiscali di cui agli artt. 148, c. 8, Tuir e 4, c. 7, D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, la corresponsione da parte di associati/frequentatori, ovviamente tutti tesserati in ogni caso, di altre somme (per esempio acquisto di abbigliamento sportivo, affitto campi da gioco/locali, noleggio attrezzatura, ecc.), rappresenterà sempre e in ogni caso attività commerciale, e come tale, soggetta al pagamento di imposte.[/vc_column_text][vc_single_image][/vc_column][/vc_row]</p>
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